Dott. Stefano Izzo
FINALMENTE il trib. di Vicenza con la n. 1987/22 sanziona- tra le altre cose- la mancata indicazione della BASE utilizzata in riferimento al tasso euribor in un contratto di finanziamento.
Insisto da molto tempo su questo tema perché di fatto l’utilizzo- da parte dellintermediario- di una base diversa (360 o 365) determina un differenziale in termini di interessi pagati in capo al mutuatario. In ultimo, il piano di rientro se non è specificata la base non è univocamente determinabile!
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